Referendum sull’eutanasia legale: c’è tempo fino al 30 settembre per raccogliere 500 mila firme
Sono ormai quasi due mesi che prosegue la raccolta firme per il Referendum sull’eutanasia legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni: dallo scorso 30 giugno sono allestiti nelle città di tutta Italia, appositi banchetti per firmare.
Servono 500mila firme entro il 30 settembre per portare avanti l’iniziativa e farla approdare sul tavolo delle istituzioni. La lista e il calendario della raccolta firme itinerante è disponibile, aggiornata quotidianamente, sul sito dell’Associazione. Inoltre, dal 12 agosto, si può firmare anche online sulla piattaforma predisposta dall’Associazione Coscioni.
Referendum sull’eutanasia legale: cosa prevede il testo
Il Referendum per l’eutanasia legale è stato depositato su iniziativa dell’Associazione lo scorso 20 aprile in Corte di Cassazione.
Ecco il testo
Progetto di legge di iniziativa popolare Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia
I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai
sensi dell’art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352 e
successive modificazioni.
ARTICOLO 1
Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni
tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e
sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:
- provenga da soggetto maggiorenne;
- provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di
incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3; - sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità
sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata,
con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o
domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.
ARTICOLO 2
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei
modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o
civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal
suo comportamento.
ARTICOLO 3
Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al
medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte
del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
- il paziente sia maggiorenne;
- il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e
di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4; - i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano
stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo
di colloquiare con lo stesso; - la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia
produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a
diciotto mesi; - il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni
e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed
abbia discusso di ciò con il medico; - il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo
stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere
attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove
sarà praticato il trattamento eutanasico.
ARTICOLO 4
Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe
del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il
caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5
e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando
contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la
richiesta, ricorrendone le condizioni.
La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può
essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da
un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente
documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.
Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del
fiduciario.
Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano
rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato
tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580
e 593.
La proposta referendaria propone una parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale, quella relativa alla punibilità dell’omicidio del consenziente.
In questo modo sarà possibile somministrare farmaci che accompagnano il paziente verso una morte non dolorosa, rispettando le sue volontà. Restano garantite l’interruzione dei trattamenti e la negazione del consenso, già previste dalla legge 219/2017 sul Biotestamento. Sia eutanasia che suicidio assistito poggiano non solo sul consenso del paziente, che quindi non può essere estorto né ottenuto con la violenza, ma anche su un quadro clinico che ne consenta l’applicazione.
Chi era Luca Coscioni
Luca Coscioni è stato un politico italiano, figura attiva nel sociale e nella politica con l’Associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani, di cui fu presidente tra il 2001 ed il 2006.
La sua vita fu segnata dalla sclerosi laterale amiotrofica, che lo ha portato alla morte nel 2006 a soli 38 anni.
E ancora
Sono impegnato, in prima persona, nella lotta per la libertà della scienza e delle terapie, in particolare della ricerca sulle cellule staminali embrionali. Oggi in Italia quella ricerca è proibita, e con essa è proibita la speranza per milioni di persone affette da gravissime e diffusissime patologie, per le quali oggi non esistono terapie realmente efficaci. Cinque anni fa sono stato colpito dalla sclerosi laterale amiotrofica. Questa malattia può, forse, essere curata ricorrendo alle cellule staminali. Se e come, ce lo potrebbe dire la ricerca scientifica. Però questa possibilità di cura è preclusa (..)per l’ingerenza della Chiesa cattolica notoriamente contraria.
Al suo fianco ha avuto anche il Nobel per la Letteratura Josè Saramago che lo ha riconosciuto come “forza nuova”.
Referendum, dal 12 agosto si possono firmare on line: una decisone storica
Dal 12 agosto i referendum e le leggi di iniziativa popolare si possono firmare online, non solo negli appositi gazebo.
Ad annunciarlo è l’Associazione Coscioni, che rivendica la vittoria di una battaglia politico-giudiziaria durata due anni.
La decisione di portata storica, approvata all’unanimità dalle commissioni Affari costituzionali e Ambiente, prevede la raccolta firme per i referendum on line tramite identità digitale (Spid) e carta d’identità elettronica.
Si dovrà aspettare gennaio 2022 per la piattaforma governativa ma l’Associazione Coscioni, non facendosi trovare impreparata ha subito predisposto la sua piattaforma alla quale mi sono registrata e ho apposto la mia firma, nella speranza di essere #liberifinoallafine.
Referendum sull’eutanasia legale: ho firmato perché
Sono consapevole del fatto che la vita è nascere, invecchiare ammalarsi e morire. Nessuno potrà mai sottrarsi alla morte e non pensarci non elimina il problema. Ma quello che voglio è che non siano altri a decidere per me. Sono nata libera, vivo libera e pretendo di morire libera e con dignità.
Ci sono malati terminali che si suicidano nelle condizioni più atroci.
Basta assistere al dramma di chi aiuta un paziente, una persona, un amico, un genitore, una figlia, a smettere di soffrire.